Il regolamento definisce le modalità di utilizzo degli stalli e delle aree di parcheggio pubbliche, prevedendo soste gratuite, a tempo limitato o a pagamento secondo le disposizioni vigenti.
Il campeggio e il bivacco su aree pubbliche sono vietati, salvo nei campeggi, nelle aree autorizzate per autocaravan o nei casi espressamente previsti dalla normativa.
Le violazioni del divieto di campeggio e bivacco comportano sanzioni amministrative da 300 a 900 euro e l’obbligo di rimuovere immediatamente veicoli, alloggi e attrezzature utilizzati.